ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00198

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 209 del 27/07/2009
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 27/07/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RONDINI MARCO LEGA NORD PADANIA 27/07/2009
ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA 27/07/2009
REGUZZONI MARCO GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 27/07/2009
Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00198
presentata da
DAVIDE CAPARINI
lunedì 27 luglio 2009, seduta n.209

Le Commissioni XI e XII,

premesso che:

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dispone, all'articolo 158, il quadro sanzionatorio per il Coordinatore per la progettazione e per il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevedendo sanzioni penali che comportano l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro;

in particolare, si prevede l'arresto da 3 a 6 mesi per il Coordinatore per la progettazione in caso di mancata predisposizione del piano di sicurezza e del fascicolo, ossia la medesima pena prevista anche dalla normativa previgente di cui al decreto legislativo n. 494 del 1996; è stata invece quadruplicata, rispetto alla normativa previgente, la pena alternativa dell'ammenda, portata da 3.000 a 12.000 euro;

il coordinatore per l'esecuzione deve rispettare una serie di obblighi previsti nell'articolo 92 e le pene sono differenziate a seconda dell'obbligo; in linea generale sono rimaste invariate, rispetto al decreto legislativo n. 494 del 1996, le pene detentive (da tre a sei mesi e da due a quattro mesi) mentre sono stati fortemente aumentati gli importi delle ammende;

lo schema di decreto legislativo di modifica del testo unico sulla sicurezza, recentemente esaminato in seduta congiunta dalle Commissioni Lavoro e Affari sociali per il parere di competenza, prevede un leggero abbassamento degli importi delle ammende, per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, lasciando sempre invariate le pene detentive;

nell'audizione del 27 maggio 2009 alla Camera dei deputati, i rappresentanti della categoria dei coordinatori hanno proposto alcuni emendamenti allo schema di decreto legislativo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81 del 2008, tra i quali si chiede l'eliminare le sanzioni penali a carico del coordinatore;

la proposta è sostenuta da una corposa raccolta di firme degli operatori del settore che ritengono le sanzioni previste notevolmente gravose e riferibili a comportamenti non correlabili a specifiche fattispecie, quindi, in stridente contrasto con i principi di certezza del diritto sanciti dalla parte generale del codice penale;

le stesse sanzioni risultano ancora meno eque se riferite a condizioni oggettive; la irrogazione delle sanzioni risulta ammissibile anche in assenza di eventi dannosi, nonostante che gli eventuali fatti non siano stati né voluti, né accettati o non siano conseguenza di negligenza, imperizia o inosservanza da parte del professionista incaricato;

inoltre la natura penale delle sanzioni rende spesso difficoltoso l'accertamento e l'attribuzione delle responsabilità, mentre un possibile «declassamento» del reato ad «illecito amministrativo» punito con una sanzione pecuniaria, contribuirebbe a rendere più certe le sanzioni;

attualmente la struttura della sanzione esclude la possibilità di contestazione da parte del coordinatore e ciò lede i diritti del coordinatore medesimo, specialmente nei casi di assenza di eventi dannosi che potrebbero giustificare la natura penale del reato;

le sanzioni penali dovute alla condotta illecita del coordinatore dovrebbero essere limitate ai casi di effettiva sussistenza di eventi dannosi, collegate alla rilevanza del danno provocato e riferibili a specifiche fattispecie,
impegnano il Governo
immediatamente dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di modifica del testo unico sulla sicurezza e a seguito di un attento monitoraggio, ad adottare iniziative per rivedere il quadro delle responsabilità del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, adottando in particolare le opportune iniziative, di carattere normativo, per la trasformazione delle sanzioni penali in sanzioni amministrative, prevedendo altresì la possibilità di ricorrere in via amministrativa contro provvedimenti ritenuti ingiusti o lesivi della dignità professionale.

(7-00198)
«Caparini, Rondini, Alessandri, Reguzzoni».
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ammenda, arresto, codice penale, reato, sanita' del lavoro, sanzione amministrativa, sanzione penale, sicurezza del lavoro
SIGLA O DENOMINAZIONE:
DL 2008 0081