Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00198
presentata da
DAVIDE CAPARINI
lunedì 27 luglio 2009, seduta
n.209
Le Commissioni XI e XII,
premesso che:
il
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, dispone, all'articolo 158, il quadro
sanzionatorio per il Coordinatore per la progettazione e per il Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, prevedendo sanzioni penali che comportano l'arresto da
3 a 6 mesi o l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro;
in particolare, si
prevede l'arresto da 3 a 6 mesi per il Coordinatore per la progettazione in caso
di mancata predisposizione del piano di sicurezza e del fascicolo, ossia la
medesima pena prevista anche dalla normativa previgente di cui al decreto
legislativo n. 494 del 1996; è stata invece quadruplicata, rispetto alla
normativa previgente, la pena alternativa dell'ammenda, portata da 3.000 a
12.000 euro;
il coordinatore per l'esecuzione deve rispettare una serie
di obblighi previsti nell'articolo 92 e le pene sono differenziate a seconda
dell'obbligo; in linea generale sono rimaste invariate, rispetto al decreto
legislativo n. 494 del 1996, le pene detentive (da tre a sei mesi e da due a
quattro mesi) mentre sono stati fortemente aumentati gli importi delle ammende;
lo schema di decreto legislativo di modifica del testo unico sulla
sicurezza, recentemente esaminato in seduta congiunta dalle Commissioni Lavoro e
Affari sociali per il parere di competenza, prevede un leggero abbassamento
degli importi delle ammende, per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
lasciando sempre invariate le pene detentive;
nell'audizione del 27
maggio 2009 alla Camera dei deputati, i rappresentanti della categoria dei
coordinatori hanno proposto alcuni emendamenti allo schema di decreto
legislativo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo n. 81 del 2008, tra i quali si chiede l'eliminare le sanzioni penali
a carico del coordinatore;
la proposta è sostenuta da una corposa
raccolta di firme degli operatori del settore che ritengono le sanzioni previste
notevolmente gravose e riferibili a comportamenti non correlabili a specifiche
fattispecie, quindi, in stridente contrasto con i principi di certezza del
diritto sanciti dalla parte generale del codice penale;
le stesse
sanzioni risultano ancora meno eque se riferite a condizioni oggettive; la
irrogazione delle sanzioni risulta ammissibile anche in assenza di eventi
dannosi, nonostante che gli eventuali fatti non siano stati né voluti, né
accettati o non siano conseguenza di negligenza, imperizia o inosservanza da
parte del professionista incaricato;
inoltre la natura penale delle
sanzioni rende spesso difficoltoso l'accertamento e l'attribuzione delle
responsabilità, mentre un possibile «declassamento» del reato ad «illecito
amministrativo» punito con una sanzione pecuniaria, contribuirebbe a rendere più
certe le sanzioni;
attualmente la struttura della sanzione esclude la
possibilità di contestazione da parte del coordinatore e ciò lede i diritti del
coordinatore medesimo, specialmente nei casi di assenza di eventi dannosi che
potrebbero giustificare la natura penale del reato;
le sanzioni penali
dovute alla condotta illecita del coordinatore dovrebbero essere limitate ai
casi di effettiva sussistenza di eventi dannosi, collegate alla rilevanza del
danno provocato e riferibili a specifiche fattispecie,
impegnano il Governo
immediatamente dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di modifica
del testo unico sulla sicurezza e a seguito di un attento monitoraggio, ad
adottare iniziative per rivedere il quadro delle responsabilità del coordinatore
per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, adottando
in particolare le opportune iniziative, di carattere normativo, per la
trasformazione delle sanzioni penali in sanzioni amministrative, prevedendo
altresì la possibilità di ricorrere in via amministrativa contro provvedimenti
ritenuti ingiusti o lesivi della dignità professionale.
(7-00198)
«Caparini, Rondini, Alessandri, Reguzzoni».